L’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72: una panoramica
L’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 è una norma che disciplina la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Questa norma stabilisce che il contribuente deve dichiarare i redditi percepiti nell’anno solare precedente, specificando l’ammontare e la fonte di ciascun reddito.
Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno percepito nell’anno solare precedente redditi superiori a un determinato limite. Questo limite è fissato annualmente dal decreto legge n. 104 del 2020 ed è pari a 75.000 euro per i lavoratori dipendenti e a 100.000 euro per i lavoratori autonomi.
Cosa si deve dichiarare?
I contribuenti devono dichiarare tutti i redditi percepiti nell’anno solare precedente, compresi i redditi da lavoro dipendete, da lavoro autonomo, da impresa, da capitale e da altri redditi diversi.
Come si presenta la dichiarazione dei redditi?
La dichiarazione dei redditi può essere presentata online, tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate, oppure presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati percepiti.
Problemi e soluzioni relativi all’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72
Uno dei problemi principali relativi all’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 è la sua eccessiva lunghezza e la sua notevole burocratizzazione. Questo problema è stato in parte superato con l’introduzione del modello 730 precompilato, ma ancora oggi la dichiarazione dei redditi può essere un processo lungo e complesso.
Un altro problema è la scarsa chiarezza di alcune disposizioni dell’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72. Questo problema può portare a errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi e può comportare il pagamento di sanzioni. Le soluzioni a questi problemi potrebbero essere: * La semplificazione dell’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 * L’introduzione di un modello 730 precompilato ancora più completo * La fornitura di un’assistenza gratuita ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate
Esempi di applicazione dell’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72
L’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 si applica a numerosi casi pratici. Ad esempio, questa norma si applica: * Ai lavoratori dipendenti che devono dichiarare i redditi percepiti dal datore di lavoro * Ai lavoratori autonomi che devono dichiarare i redditi percepiti dall’attività svolta * Ai titolari di imprese che devono dichiarare i redditi percepiti dall’attività imprenditoriale * Ai titolari di capitali che devono dichiarare i redditi percepiti dagli investimenti finanziari *Ai titolari di altri redditi diversi
Opinioni degli esperti sull’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72
Gli esperti si dividono sull’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72. Alcuni esperti ritengono che questa norma sia eccessivamente lunga e burocratizzata, mentre altri esperti ritengono che sia necessaria per garantire la corretta riscossione delle imposte.
Ad esempio, il professor Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, ha affermato che l’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 è “un esempio di burocrazia italiana”. D’altro canto, il professor Carlo Cottarelli, ex direttore del Fondo monetario internazionale, ha affermato che questa norma è “necessaria per garantire la corretta riscossione delle imposte”.
Conclusioni
L’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72 è una norma che disciplina la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Questa norma stabilisce che il contribuente deve dichiarare i redditi percepiti nell’anno solare precedente, specificando l’ammontare e la fonte di ciascun reddito. Sebbene questa norma sia necessaria per garantire la corretta riscossione delle imposte, essa è anche molto lunga e burocratizzata, il che può portare a errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi e al pagamento di sanzioni.
Art 17 Comma 6 Dpr 633 72 Testo
Dichiarazione redditi persone fisiche.
- Redditi da dichiarare entro il 30 settembre.
Per maggiori informazioni, consultare il testo completo dell’articolo 17, comma 6, del DPR 633/72.
Redditi da dichiarare Entro il 30 Settembre
I contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, secondo l’Art 17 Comma 6 Dpr 633 72, ovvero i redditi soggetti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), sono tenuti a dichiarare i redditi percepiti nell’anno solare di imposta. La maggior parte dei redditi deve essere dichiarata tramite presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o tramite sostituto di imposta).
La dichiarazione dei Redditi deve essere fatta per i redditi che, come detto, si sono percepiti durante l’anno solare e che non sono soggetti a ritenuta d’acconto o a imposta sostitutiva.
Per i redditi che fruiscono di ritenuta d’acconto o imposta sostitutiva, sono tenuti a dichiarare i contribuenti che hanno percepito redditi superiori a 26.000€ se non sostituiti.
Redditi pari o superiori a 30.987,41 (dichiarazione necessaria ai fini di fruire delle detrazioni per carichi di famiglia o di imposta cedulare secca).
La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissata, tipicamente, al 30 settembre dell’anno non solare ma di quello susseguente a quello in cui i redditi sono stati percepiti.
La dichiarazione dei Redditi può essere presentata in diverse modalita:
– Tramite invio telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici realizzati o avvalendosi dei servizi telematici offerti dai soggetti tenuti ad inviare le dichiarazioni telematiche di cui all’art. 1, commi 1 e 2 del DM n. 70/2008.
– Direttamente agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
– Tramite invio postale con Raccomandata semplice al seguente recapito: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Riscossione – Via S. Pertini 60 – 00185 Roma RM.
– Tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 322/98: commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi professionali, consulenti del lavoro e altri soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza in materia tributaria.
In caso di invio telematicamente, la dichiarazione può essere presentata fino alle ore 23:59 del 30 settembre, dopodiché non si può più dichiarare nulla, se non in presenza di un sostituto di imposta. Non è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione quando deve essere presentata in duplice esemplare all’ufficio che esercita il controllo sulla contabilità ENPALS (occorre in questo caso consegnarla allo stesso ufficio).